Il ritrovamento di un neonato di circa quattro chili, ancora con la placenta, nudo e in lieve ipotermia dentro un sacchetto lasciato sotto un albero, colpisce per la fragilità della scena. Trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, ora è stabile, riscaldato e monitorato in Terapia Intensiva Neonatale. Sta bene. Questo è il primo dato oggettivo.
Il secondo dato riguarda la madre. Le indagini della Squadra Mobile sono in corso per identificarla. Non conosciamo la sua storia, ma è ragionevole presumere che stia vivendo una situazione di grave difficoltà personale, di isolamento, di paura. Riconoscere questo dramma umano è un atto di comprensione del contesto. Questo non equivale a una giustificazione sul piano giuridico. La legge distingue chiaramente tra condizione soggettiva e responsabilità oggettiva.
Dal punto di vista normativo, i riferimenti sono precisi.
L’abbandono in luogo pubblico è disciplinato dall’articolo 591 del Codice Penale, abbandono di persone minori o incapaci, che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni, pena aumentata se ne deriva un pericolo per la vita. Quando l’autore verrà identificato, la fattispecie contestata sarà questa.
Esiste però un’alternativa legale, pienamente garantita dall’ordinamento italiano per prevenire proprio questi episodi. L’articolo 30 comma 1 del D.P.R. 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile e l’articolo 1 della Legge 149 del 2001 consentono alla donna di partorire in anonimato in ospedale. Il nome della madre può rimanere segreto per cento anni, il neonato non viene riconosciuto e si procede alla dichiarazione di stato di abbandono. È il cosiddetto parto in anonimato, un diritto esercitabile in qualsiasi ospedale pubblico. A questo si aggiungono le culle per la vita, presenti anche a Milano e hinterland, e la rete dei Consultori familiari prevista dalla Legge 405 del 1975.
Perché questa differenza è decisiva.
Nel parto in anonimato il neonato è immediatamente preso in carico dal sistema sanitario con garanzie di sicurezza. Nell’abbandono in strada il rischio di ipotermia, infezioni e decesso è concreto e immediato, ed è per questo che la legge lo sanziona.
Qui entra il ruolo dei servizi pubblici, che ora diventano decisivi per il futuro del bambino.
Una volta dimesso dal Niguarda, la procedura è regolata dalla Legge 184 del 1983 e successive modifiche sull’adozione e affidamento dei minori. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiederà l’apertura dello stato di adottabilità. Il bambino verrà affidato temporaneamente a una famiglia o comunità in attesa dell’adozione, secondo il principio del superiore interesse del minore sancito dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia con Legge 176 del 1991, e dall’articolo 315 bis del Codice Civile.
Compito dei Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo e dell’ATS, insieme al Tribunale per i Minorenni, sarà assicurare tre livelli di tutela: sanitaria, attraverso il follow up neonatologico; giuridica, attraverso la definizione rapida e trasparente dello stato giuridico; affettiva, attraverso un affidamento idoneo che garantisca continuità.
La vicenda non chiede commenti etici. Chiede di ricordare che l’ordinamento offre già strumenti per evitare che la disperazione si traduca in pericolo per un neonato e in reato per una madre. Far conoscere il parto anonimo, potenziare i Consultori, rendere visibili le culle per la vita e i Centri di Aiuto alla Vita non è una posizione ideologica, è applicazione di norme esistenti a tutela di due vite.
Il bambino di via Monte Ortigara ha avuto la fortuna di piangere abbastanza forte da farsi sentire. Ora la comunità deve fare in modo che il suo futuro non dipenda più dalla fortuna, ma dal funzionamento ordinario delle istituzioni.
Auguro a quella piccola vita di rinascere fra le braccia di un genitore che gli trasmetta amore e calore e gli assicuri un futuro.