La legge che disciplina il Terzo Settore era nata con l’intento di organizzare questo mondo. Detta delle regole che per molti aspetti lo ingessano, mentre la norma sarebbe molto importante per quanto riguarda la trasparenza e la democraticità delle organizzazioni.
Il cosiddetto Codice del Terzo Settore, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha un grande vulnus: mette insieme organizzazioni troppo diverse tra loro generando confusione e limitando la libertà di associazione.
Oggi chi non si iscrive al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del Codice, di fatto non riesce più a dialogare con le pubbliche amministrazioni e non può accedere ai bandi per i progetti, alle convenzioni di cui all’art. 56 del CTS, né ai contributi previsti dall’art. 72 e al 5 per mille.
Questo crea un paradosso costituzionale. L’articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione senza autorizzazione. L’articolo 118, quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il RUNTS, nato per dare trasparenza, rischia di diventare una condizione sostanziale per esercitare un diritto che dovrebbe essere libero.
Il Codice non garantisce, poi, i controlli effettivi sul modus operandi dei vertici delle organizzazioni e si trovano irregolarità inaccettabili. Come per esempio accade a Siena con l’associazione tutela ciechi che sul proprio sito non pubblica il proprio bilancio sociale, obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del Codice e redatto secondo le Linee guida del Decreto del Ministro del Lavoro 4 luglio 2019, e nemmeno gli organismi dirigenti e meno che mai le modalità di adesione, che dovrebbero essere trasparenti ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 23 del CTS.
Dicevo che ci troviamo nel Terzo Settore realtà profondamente diverse: le cooperative sociali di grande livello di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le piccole realtà culturali e ricreative di cui all’art. 37 del Codice, le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 35, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32, le associazioni della disabilità, ma anche le imprese sociali disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Mettere tutto nello stesso contenitore ha creato un sistema che da un lato è iper-burocratizzato e dall’altro è privo di controlli reali sul rispetto sostanziale del Codice. Gli articoli 90 e seguenti del CTS affidano la vigilanza, il monitoraggio e il controllo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Regioni e Province autonome e all’Ufficio del RUNTS, con il supporto del Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 58. Ma il Ministero vigilante non vuole o non può interessarsi a questo mondo perché di fatto è molto parcellizzato e i politici sperano di ricavarne consensi elettorali.
Chi vuole dedicarsi al volontariato senza lacci e lacciuoli non è più incentivato da un mondo sempre più burocratizzato, che chiede statuti conformi, bilanci in formato europeo, rendiconti, autocontrolli e comunicazioni telematiche continue al RUNTS.
Come risolvere tutte queste criticità?
Sarebbe utile una profonda riflessione sugli effetti del Codice del Terzo Settore per migliorarne gli effetti positivi e correggerne le storture. Servirebbe distinguere meglio i regimi, semplificare gli adempimenti per le piccole associazioni, e soprattutto rendere effettivi i controlli previsti dagli artt. 92 e 93 del Codice sulla democraticità interna, sulla trasparenza dei bilanci, sulla elettività delle cariche e sul rispetto del principio di porta aperta per i nuovi soci.
Purtroppo non credo che questo accadrà, soprattutto in vista di una campagna elettorale che rieleggerà il Parlamento.
Non ci resta che sperare, ma come dice un proverbio: chi di speranza vive, di speranza muore.